A partire dal 1° gennaio 2018, come già preannunciato ai nostri clienti nel dicembre 2016, per effetto del Decreto Legislativo Jobs Act n.81/2015 che ha di fatto modificato la Legge 68/99, per favorire l’inserimento di persone con disabilità fisica o psichica è stato disposto per le aziende l’obbligo di assumere una quota di lavoratori disabili come segue;
•Aziende dai 15 ai 35 dipendenti: obbligo assunzione di n. 1 disabile.
•Aziende dai 36 ai 50 dipendenti: devono assumere obbligatoriamente n. 2 disabili;
•Aziende con oltre 50 dipendenti: sono obbligate a riservare il 7% dei posti disponibili a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.
Sul come calcolare il numero dei disabili da assumere e come quantificare in modo corretto la forza lavoro base per il calcolo stesso vi rimandiamo al vostro consulente di riferimento.
Cosa cambia rispetto a prima?
1) l’obbligo dell’assunzione del primo disabile scatta a partire dal 15° dipendente anziché dal sedicesimo.
2) Le aziende da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero ancora assunto un lavoratore disabile, avranno 60 GIORNI DI TEMPO PER METTERSI IN REGOLA.(fino a oggi Il datore di lavoro aveva tempo dodici mesi per adempiere all’obbligo)
Inasprite anche le sanzioni per mancata assunzione del disabile che passano da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.
La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.