La legge di bilancio 2017 ha previsto la proroga del congedo obbligatorio e facoltativo(previsti dall’articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92) per i padri lavoratori dipendenti per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2018.
CONGEDO OBBLIGATORIO
La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, per l’anno 2018, passa da 2 a 4 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa.
Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino o dall’adozione/affidamento e quindi durante il congedo di maternità della lavoratrice madre o anche successivamente entro il limite temporale dei 5 mesi dalla nascita del figlio.
Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità.
Presentazione della domanda
Per usufruire dei giorni di congedo obbligatorio, anche non consecutivi, il padre lavoratore dipendente deve comunicare, al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, le date in cui intende utilizzare il congedo. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso dei quindici giorni si calcola sulla data presunta del parto.
CONGEDO FACOLTATIVO
Per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Il congedo facoltativo, a differenza da quello obbligatorio, è condizionato alla scelta della lavoratrice madre di non fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno fruito dal padre anticipano quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.
Presentazione della domanda
Anche per usufruire del giorno di congedo facoltativo, il lavoratore padre deve comunicare al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, la data in cui intende utilizzare il congedo. Inoltre, deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante il giorno equivalente a quello richiesto dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della lavoratrice madre, a cura di uno dei due genitori.