E’ stato appena emanato il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 – “Cura Italia” recante le ultime disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi emergenziale “Corona Virus”.
Questi i contenuti principali:
Il DL interviene con provvedimenti su 4 fronti principali e altre misure settoriali:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Ssn, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali e incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
In particolare il DL prevede:
- CIG Ordinaria e Assegno Ordinario – Accesso semplificato alla CIG Ordinaria (aziende del settore industria) o all’Assegno Ordinario (aziende iscritte al FIS, cioè aziende prive di Fondi Bilaterali e con più di 5 dipendenti), con causale “Emergenza COVID-19”, per la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il trattamento può essere richiesto retroattivamente per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque con termine entro il mese di agosto 2020. L’Assegno Ordinario è concesso, limitatamente per il periodo e la durata indicati, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento (Assegno Ordinario) su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. I lavoratori destinatari di questi due interventi devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
- CIG in Deroga – Ai datori di lavoro del settore privato (ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti), per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario (cioè esclusi dai trattamenti di CIG Ordinaria e Assegno Ordinario) è esteso il trattamento di CIG in Deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. E’ necessario un accordo preventivo, che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La CIG in Deroga è prevista per un periodo non superiore a nove settimane. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. I trattamenti di CIG in Deroga possono essere retroattivi a decorrere dal 23 febbraio 2020 e si applicano ai dipendenti già in forza alla medesima data. La concessione del trattamento viene disposta dalle Regioni, in base a procedure specifiche previste dalle medesime Regioni. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
- Attenzione: esiste il Decreto Interministeriale n. 83473 del 01/08/2014 che, in tema di applicazione della CIG in Deroga, prevede che prima di poter accedere al beneficio, le imprese devono aver utilizzato tutti gli strumenti di flessibilità comprese le ferie residue. Attendiamo pertanto indicazioni che permettano di chiarire se tale previsione sia da applicare anche alla CIG in Deroga per l’emergenza COVID-19…
- Congedo parentale – I genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, o con disabilità in situazione di gravità accertata, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Tale congedo può essere richiesto a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi e scolastici disposti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 202. Il congedo può essere richiesto per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni (somma dei giorni fruiti da entrambe i genitori), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di € 600,00 erogabile attraverso il Libretto di Famiglia. La domanda va presentata all’INPS ad opera del dipendente.
- Congedi Legge 104/1992 – Il numero di giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, di cui all’articolo 33, comma 3, L. 104/1992, in caso di handicap grave, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate, da sfruttare nei mesi di marzo e aprile 2020. La domanda va presentata all’INPS ad opera del dipendente.
- Indennità autonomi e collaboratori coordinati continuativi – Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, anche iscritti alle Gestioni Speciali IVS INPS, e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a € 600,00. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito. L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, entro i limiti di spesa previsti.
- Sospensioni versamenti – Sono sospesi, senza limiti di fatturato, i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo per i settori: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse. Sono sospesi i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti Iva, ritenute e contributi di marzo). Per gli operatori economici ai quali non si applicano le sospensioni appena descritte, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle P.A., inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo 2020 viene posticipato al 20 marzo 2020.
- Premio € 100,00 – Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro nell’anno 2019, che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile,in proporzione ai giorni lavorati. E’ un premio a carico dell’ Stato che il datore di lavoro riconosce sulla mensilità di marzo, applicandolo automaticamente e che verrà compensato dallo stesso in F24.
- Altri interventi:
- disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
- sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate;
- sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
- per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo Inail;
- affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
- disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone.
- A decorrere dal 17/03/2020, data di entrata in vigore del decreto, l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per Giustificato Motivo Oggettivo.
Si sottolinea che queste sono le previsioni contenute nel Decreto Legge. Non sono ancora disponibili le istruzioni attuative su buona parte di questi interventi.
Le aziende che avessero necessità di attivare uno degli strumenti previsti prendano contatto con lo Studio per definire le modalità pratiche di attivazione.