Rimanendo concentrati sulla crisi emergenziale dal COVID-19, vale la pena di soffermarsi sul comportamento che le aziende devono tenere al momento del rientro al lavoro dei dipendenti, dopo le ferie estive.
Con il DPCM 7 Agosto 2020 sono stati prorogati fino al 7 di settembre le disposizioni in essere in materia di rientro da estero.
Vengono individuati i paesi per i quali le limitazioni ai fini della prevenzione Covid 19 sono più o meno stringenti in relazione alla situazione in tali Stati.
Pertanto, tutti coloro che fanno ingresso in Italia tramite trasporto aereo, marittimo, ferroviario e stradale, provenienti da Paesi appartenenti agli elenchi individuati dal DPCM in questione (in particolare ci riferiamo all’Allegato 20 del DPCM 7 Agosto 2020 che trascriviamo in calce alla presente), sono soggetti a determinati obblighi, indipendentemente dalle loro condizioni di salute.
Gli obblighi previsti sono i seguenti:
- comunicare l’ingresso in Italia al Dipartimento Sanità Pubblica dell’Ausl territorialmente competente in base al luogo ove intendono soggiornare nel corso del periodo di quarantena precauzionale;
- sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni;
- in caso di insorgenza di sintomi da COVID-19, segnalare la situazione all’Ausl tramite i numeri telefonici appositamente dedicati e comunicati all’avvio della quarantena precauzionale.
A tali obblighi sono tenuti anche coloro che, pur provenendo da un paese inserito negli Elenchi A e B, abbiano soggiornato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in Paesi inseriti in altri raggruppamenti.
Successivamente, con Ordinanza del Ministro della Sanità del 13 Agosto 2020, chiunque provenga da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, seppur non soggetto al vincolo della quarantena, deve comunicare obbligatoriamente il proprio ingresso in Italia e sottoporsi a misure di prevenzione, consistenti nell’ esibizione degli esiti negativi di tampone effettuato nel paese di provenienza nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia, oppure, in alternativa, nell’effettuare un tampone al momento dell’arrivo in aeroporto o stazione ferroviaria o marittima o altri luoghi di frontiera, ove sia possibile. Oppure nel proprio domicilio, a cura dell’ Ausl territorialmente competente, entro le 48 ore dall’ingresso in Italia.
Elenco dei paesi di cui all’allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
Elenco B
Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco
Elenco C
Bulgaria, Romania
Elenco D
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia,
Tunisia, Uruguay
Elenco E
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco
Elenco F
A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile,
Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana
A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia