L’INPS, con la Circolare 115 del 30 settembre 2020, ha illustrato le novità introdotte dal Decreto Agosto (D.L. 104/2020) in tema di ammortizzatori sociali e ha fornito nuove istruzioni sulla corretta gestione delle domande di CIG Ordinaria e Assegno Ordinario.
Il chiarimento più importante riguarda l’utilizzo delle settimane autorizzate.
Con le nuove indicazioni contenute nel Decreto Agosto, il legislatore azzera il conteggio delle settimane di CIG Ordinaria già fruita in virtù dei precedenti provvedimenti legislativi e introduce un nuovo pacchetto di 18 settimane complessive (9 + 9), da collocare nel periodo dal 13 luglio a 31 dicembre 2020.
Con la Circolare 115/2020, l’INPS modifica il precedente indirizzo, che legava il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale all’effettiva fruizione degli stessi, chiarendo che l’utilizzo delle nuove 18 settimane sarà possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati, senza tenere conto delle singole giornate effettivamente fruite.
Esempio:
prima, a fronte di un periodo di CIG richiesto di 4 settimane (inteso come 4 periodi da 5 giornate lavorative ciascuna), se l’azienda fruiva effettivamente di sole 10 giornate di CIG (corrispondenti a 2 settimane piene, da 5 giorni lavorativi ciascuna) conservava la possibilità di richiedere in un secondo momento le altre 2 settimane non effettivamente fruite (corrispondenti ad altre 10 giornate).
Ora, secondo le nuove indicazioni fornite e valide già dal 13 luglio 2020, se un’azienda chiederà l’autorizzazione per un periodo di CIG di 4 settimane, le stesse verranno comunque considerate come utilizzate, anche se nella realtà non saranno state fruite 20 giornate di sospensione effettiva.
Tale nuova interpretazione, quindi, modifica in modo sostanziale il precedente indirizzo. Per cui, una volta richiesto un periodo di CIG Ordinaria (o Assegno Ordinario), lo stesso sarà considerato comunque utilizzato anche se non interamente fruito.
Rimaniamo comunque a disposizione per gli approfondimenti e chiarimenti del caso