A decorrere dal 2022, la legge di bilancio ha reso strutturali le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte fin qui in via sperimentale – e ha confermato la durata di dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre.
Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto, tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro.
I giorni possono essere goduti anche in via non continuativa. Il padre comunica al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima in forma scritta (ovviamente ogni accordo più favorevole al dipendente è permesso).
Il congedo obbligatorio si configura altresì come un diritto autonomo del padre e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.
Per quanto concerne il congedo facoltativo del padre, invece, a differenza del congedo obbligatorio, non si tratta di un diritto autonomo, in quanto è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Sono tenuti a presentare domanda all’INPS solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro (che poi le compensa con l’INPS), i lavoratori devono comunicare al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
Per quanto concerne il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, si precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative. Per quanto riguarda, invece, la misura della indennità, il padre ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad una indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Cosa diversa è il congedo di paternità, che è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, riconosciuto in alternativa alla madre, in presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre stessa di beneficiare del congedo (in caso di morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre).