DECRETO AIUTI TER: Nuovo limite di esenzione Fringe Benefit 2022
Il D.L. 115/2022 cd. Aiuti Bis, convertito con modificazioni dalla L. 142/2022, ha introdotto una pluralità di interventi a sostegno dei cittadini
per sopperire ai disagi causati dalla crisi internazionale. La normativa in commento ha innalzato per il solo anno 2022 la soglia di non imponibilità annua dei fringe benefit da 258,23 € a 600,00 €.
Non solo, il Legislatore non si è limitato ad aumentare il plafond disponibile, ma ha dato la possibilità per le aziende di rimborsare ai lavoratori dipendenti quanto pagato per le utenze domestiche di acqua, luce e gas ovvero di provvedervi direttamente, entro il limite suindicato.
Le aziende che volessero procedere in tal senso dovranno necessariamente acquisire e conservare la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente; rimangono dubbi in merito alla gestione delle utenze non intestate al lavoratore beneficiario per i quali, unitamente ad altri aspetti, si attendono i chiarimenti di prassi.
Ulteriore novità è rappresentata dalla disapplicazione del criterio della franchigia.
In altri termini viene consentito ai datori di lavoro di fornire benefit quali beni ceduti e servizi o rimborsi di utenze anche oltre i 600,00 €, assoggettando a imposizione fiscale e contributiva solo l’eccedenza.
Naturalmente nulla vieta alle aziende di destinare il plafond disponibile per benefit di natura diversa, non necessariamente legati alle utenze domestiche (ad esempio buoni benzina, buoni acquisto ecc).
A riguardo è utile sottolineare che le previsioni contenute nel cd. “decreto energia” (D.L. 21/2022) riguardo al bonus carburante (facoltà di erogare in esenzione contributiva e fiscale ai lavoratori dipendenti buoni carburante del valore non superiore ai 200,00 €) conservano la loro validità fino al 31/12/2022.
In definitiva quindi, per il solo anno 2022, si avranno in deroga alla disciplina generale due regimi di esenzione contributiva e fiscale per un totale di € 800,00:
- Buoni benzina di cui al D.L. 21/2022 per un importo massimo di 200,00€;
- Non concorrenza al reddito del valore dei beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro
per il pagamento delle utenze domestiche di cui al D.L. 115/2022 entro il limite complessivo di 600,00€
Per ogni esigenza lo studio resta a disposizione.