E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 176, del 18 novembre 2022 (Decreto Aiuti-quater) che, tra le altre disposizioni a sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, ha previsto che, per il solo anno 2022, non concorrono a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti e le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, entro il limite complessivo di € 3.000,00.
Quest’ultima modifica permette di erogare benefit ai dipendenti con un limite di esenzione aumentato a € 3.000,00.
Pertanto, finché il valore economico dei benefit riconosciuti ai dipendenti, per l’intero anno 2022, rimane entro il limite di € 3.000,00, tali valori non saranno assoggettati a tassazione e contribuzione.
Se invece il valore viene superato, l’intero ammontare dell’anno (anche quello inizialmente non assoggettato) sarà assoggettato a tassazione e contribuzione.
Pertanto, finché il valore economico dei benefit riconosciuti ai dipendenti, per l’intero anno 2022, rimane entro il limite di € 3.000,00, tali valori non saranno assoggettati a tassazione e contribuzione.
Se invece il valore viene superato, l’intero ammontare dell’anno (anche quello inizialmente non assoggettato) sarà assoggettato a tassazione e contribuzione.
Nell’elenco dei benefit che godono di questo ulteriore vantaggio rientrano anche i buoni spesa (o gift card) e i rimborsi delle utente domestiche (energia elettrica, gas, e acqua).
Ricordiamo che rimane sempre valido l’ulteriore agevolazione per i buoni carburanti di ulteriori € 200,00 (che sono sempre buoni spesa, ma godono di questo ulteriore margine di esenzione previsto dal Decreto Aiuti bis).
Pertanto, allo stato attuale e solamente per l’anno 2022, il Datore di Lavoro potrà riconoscere i propri dipendenti, benefit esenti entro i seguenti limiti:
€ 3.000,00 su tutti i tipi di benefit regolamentati dall’art. 51, comma 3 del TUIR (per esempio: buoni spesa, buoni carburante, rimborsi delle utenze per energia elettrica , acqua e gas, benefit auto);
€ 200,00 (ulteriori) per l’erogazione di soli buoni benzina.
ATTENZIONE: nel caso di utilizzo di questi benefit, la consegna o l’effettivo pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 12/01/2023.
I datori di lavoro che intendessero riconoscere ai dipendenti somme (erogate o rimborsate) per il pagamento delle utenze, dovranno conservare specifica documentazione.
Le aziende interessate sono invitate a prendere contatti con lo Studio per maggiori informazioni in merito.
Le aziende interessate sono invitate a prendere contatti con lo Studio per maggiori informazioni in merito.