INFORMATIVA SULLE NUOVE MODALITA’ DI RICHIESTA DELL’ ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 01/07/2019 – 30/06/2020
A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica, come già anticipato in questo blog. Quindi per il rinnovo dell’Assegno per Nucleo Familiare con decorrenza 01/07/2019 -30/06/2020 non si potrà più presentare la modulistica cartacea al proprio datore di lavoro.
Sarà invece indispensabile fare la domanda telematica tramite il proprio pin inps personale o avvalersi di un patronato.
L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili:
- Al cittadino accedendo con la proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda” disponibile nell’area riservata. Sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta;
- Ai Patronati che, su delega del cittadino richiedente, hanno provveduto ad inviare le domande ANF all’Istituto.
Cosa deve fare il LAVORATORE
- Il lavoratore dovrà comunicare di aver effettuato la domanda di ANF al proprio datore di lavoro (consegnando la ricevuta di presentazione della domanda oppure comunicando che la richiesta effettuata per via telematica ha avuto esito positivo, dopo aver consultato con le proprie credenziali la specifica sezione “Consultazione domanda”), il quale provvederà all’erogazione e al conguaglio degli assegni appena l’inps autorizzerà i relativi importi.
- Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.
- Il lavoratore dovrà presentare telematicamente anche la domanda di autorizzazione ANF, in caso di esito positivo, al cittadino richiedente non sarà più inviato il provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di ANF DIP.
DATORE DI LAVORO: è bene sapere che…
- Il datore di lavoro non è tenuto a controllare continuamente se i propri dipendenti hanno presentato la domanda di ANF ma può attendere che il lavoratore lo informi della richiesta.
- Le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.
- Il datore di lavoro non dovrà più prendere visione né acquisire gli atti e i provvedimenti autorizzativi in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato dall’inps che, accertando gli importi spettanti, ne conferma l’esistenza e permette il pagamento da parte del datore di lavoro.