Comincia a consolidarsi l’orientamento della giurisprudenza in materia di vaccinazione e sospensione dal lavoro; la decisione del Tribunale di Modena – di cui all’articolo sotto trascritto tratto dal sito di huffingtonpost -non è isolata perché segue quelle adottate nel marzo scorso dai Tribunali di Udine e Belluno e, a oggi, non ci sono sentenze in senso contrario.
Tribunale di Modena: “Se il lavoratore non si vaccina, sospensione e stop allo stipendio”
“Il datore di lavoro è garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi all’interno dell’azienda”L’azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione chi non vuole vaccinarsi contro il coronavirus. Lo ha stabilito con un’ordinanza il tribunale di Modena.
Il giudice scrive che “il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’articolo 2087 del Codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori”.
PUBBLICITÀA supportare la propria decisione, il tribunale cita nella sentenza la direttiva europea che, nel giugno 2020, ha incuso il Covid tra gli agenti biologici contro i quali è necessario tutelare gli ambienti di lavoro. Da qui il dovere che incombe sul datore di tutelare il personale anche dal rischio coronavirus, contro il quale – scrive il giudice emiliano – la mascherina non basta come misura di protezione.
La sentenza puntualizza, comunque, che il rifiuto del vaccino anti-Covid non può comportare sanzioni disciplinari, ma può avere delle conseguenze per quanto riguarda la valutazione oggettiva dell’idoneità alla mansione del dipendente. Significa che chi è a contatto con il pubblico o in spazi ridotti accanto ai colleghi può essere sospeso dal lavoro e dalla retribuzione in caso di mancata vaccinazione.
Qualche riferimento legislativo:
art. 2087 del Codice Civile (Tutela delle condizioni di lavoro).
L’imprenditore é tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarita’ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Art.20 D.Lgs. 81/08 del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;