È stata pubblicata il 30 dicembre 2020, in Gazzetta Ufficiale, la Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020), che prevede numerosi interventi in materia di lavoro.
Tra le tante novità vi riportiamo quelle di maggior interesse.
Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne
Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a € 6.000,00 annui. La norma riguarda soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
Per assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero è esteso ad un periodo massimo di 48 mesi (12 mesi in più).
Analogo incentivo è previsto per l’assunzione di donne (senza limiti di età) che comporti un incremento occupazionale netto.
Attenzione: l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per Giustificato Motivo Oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Fondo per l’esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti
E’ stata istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a € 50.000,00 e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi, nell’anno 2020, non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Sono esclusi dall’esonero i premi assicurativi INAIL.
Le modalità di accesso a questo fondo verranno diramate entro 60 giorni, tramite uno specifico Decreto del Ministero del Lavoro.
Esonero contributivo per le aree del Sud Italia
Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, è previsto un esonero contributivo in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025; in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027; in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.
Rinnovo/Proroga acausale dei contratti a tempo determinato
È prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine entro il quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività).
Estensione dei trattamenti di integrazione salariale
I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della CIG Ordinaria, dell’Assegno Ordinario/FIS e della CIG in Deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra
a) il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
b) il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.
Tali benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.
I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, a queste nuove dodici settimane.
Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale
Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
Blocco dei licenziamenti
Viene esteso al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento per motivi economici e, in particolare, è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo. Restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Fino al 31 marzo 2021 resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per Giustificato Motivo Oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso.
Tali sospensioni e preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano costituire un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL)
È istituito il programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione, attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.
Le modalità di accesso a questo programma verranno diramate entro 60 giorni, tramite uno specifico Decreto del Ministero del Lavoro.
Congedo obbligatorio di paternità
Per l’anno 2021 è incrementata a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente, da fruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio.
Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave
Sono estese sino al 28 febbraio 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020, c.d. Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in smartworking anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.